ALBO GESTORI AMBIENTALI
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Dm garanzie finanziarie
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 22/09/2011 il Decreto interministeriale del 20/06/2011 relativo alle modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
La garanzia finanziaria dovrà essere prestata per tutta la durata di iscrizione all’Albo e dovrà essere conforme all’allegato al decreto.
L’ammontare della garanzia è stata suddivisa in base alla tipologia di rifiuti (pericolosi, non pericolosi, entrambi) oggetto del commercio e dell’intermediazione, riferendosi, altresì, per la determinazione delle classi di iscrizione, all’art. 9, comma 3 del Dm 28/04/1998, n. 406 - relativo alla suddivisione delle classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati.
Inoltre, resta ferma la previsione per cui l’importo delle garanzie sarà ridotto del 50% per le imprese registrate Emas, e del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Infine, con specifico riferimento alle imprese che hanno già presentato la garanzia, è stata pubblicata la Circolare dell’Albo n.1151 del 30/09/2011 che ne specifica le modalità. La scriminante è stata individuata nella data di entrata in vigore del Dm 20/06/2011, ovvero il giorno 22/09/2011, unitamente alla già avvenuta accettazione o meno della garanzia.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Categorie 2 e 3
È stata pubblicata la Circolare n. 1147 del 28/09/2011 con la quale sono state precisate le modalità di rinnovo ovvero di iscrizione per le imprese iscritte alle categorie n. 2 e 3 dell’Albo, categorie abrogate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.205/2010, per le quali era già stata emanata la Circolare n. 240 del 9/02/2011.
Nello specifico, sono state definite alcune modalità, ovvero:
- le imprese interessate, le quali avevano già provveduto a versare i diritti d’iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non dovranno versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l’integrazione dell’importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte.
- è ritenuta valida la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera 27 settembre 2000, n.4. Detta dichiarazione, tuttavia, dovrà essere integrata con la descrizione specifica dei codici CER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.
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