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Speciale Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto

INTRODUZIONE

 

Il testo presentato in seguito ha lo scopo di evidenziare i punti più salienti e le innovazioni previste nel nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto recentemente approvato, rispetto al previgente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA).

In particolare, si evidenziano subito alcune modifiche significative:

- le due diverse soglie S1 e S2 del PRRA sono superate e viene introdotta una sola soglia S;

- sono sempre ammessi trattamenti individuali per le acque reflue domestiche quando non è possibile realizzare la fognatura dinamica;

- il territorio regionale viene suddiviso in zone omogenee di protezione in cui, in funzione della diversa suscettibilità all’inquinamento, sono previsti diversi gradi di protezione delle acque attraverso limiti diversi (in accordo con i principi della Direttiva Quadro sulle acque e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) circa la necessità di garantire la naturale capacità di autodepurazione dei corpi idrici.

 

La sintesi presenta i punti più significativi degli adempimenti e della regolamentazione su:

- scarichi di depuratori pubblici;

- scarichi dei depuratori pubblici che trattano anche rifiuti;

- scarichi industriali.

 

 

Per una maggiore chiarezza in fase di lettura si riporta inizialmente un breve glossario di definizioni:

 

abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;

acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;

acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso.

 

NOTA: nel testo sono riportati in grassetto gli adempimenti più significativi, mentre le tempistiche di adeguamento sono indicate in corsivo.

 

 

ADEMPIMENTI GENERALI VALIDI SIA PER STABILIMENTI CHE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

Art. 19 - Schemi fognari e depurativi: norme transitorie

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 dell’ 1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e integrazioni, rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Piano e con la normativa nazionale e regionale vigente, ad eccezione delle seguenti parti che vengono abrogate:

· le norme di attuazione;

· le norme per l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;

· le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;

· il regolamento tipo di fognatura;

· la guida tecnica.

Entro l’8 dicembre 2011 la Giunta Regionale aggiornerà le parti del P.R.R.A. rimaste in vigore. Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere approvate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 20 - Obblighi di collettamento

Da subito, gli agglomerati con un numero di A.E. superiore o uguale a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, mentre gli agglomerati con un numero di A.E. inferiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2014.

Gli agglomerati sono individuati nella “Sintesi degli aspetti conoscitivi” e saranno individuati con una maggiore precisione con provvedimento della Giunta Regionale, entro l’8 dicembre 2010.

 

In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell’immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento di cui all’art. 39 comma 5 del PTA, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.

 

Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro l’8 dicembre 2011.

È obbligatorio l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione finale. Le AATO, nel consentire l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto delle previsioni del Piano d’Ambito in merito alla programmazione dell’allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento dell’impianto di depurazione finale.

Art. 11 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose

I titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose di cui alla Tab. 2 dell’All. B e alla Tab. 3 dell’All. C del PTA e alle Tab. 1/A e 1/B dell’All. 1 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA devono eseguire (nei tempi e modi che saranno indicati con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro l’8 giugno 2011), un autocontrollo (analisi) delle proprie acque reflue; i risultati dovranno essere trasmessi all’ARPAV e all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico, la quale potrà emettere nuove prescrizioni, compresa l’installazione di nuovi strumenti di monitoraggio.

In ogni caso, entro l’8 dicembre 2010 le Autorità competenti devono rivalutare le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, fissando gli opportuni limiti di concentrazione allo scarico. Ove il sistema di trattamento in essere non sia sufficiente (ovvero non consente un adeguato trattamento dei rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose), nell’impianto di depurazione dovranno essere installati idonei sistemi di pretrattamento dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire, mediante l’uso delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD, o Best Available Techniques BAT).

Il produttore dei rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose che intende smaltirli presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane deve effettuare una caratterizzazione quali-quantitativa almeno una volta all’anno e ogni volta che avvenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Il gestore dell’impianto di depurazione deve predisporre idonei sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare ed effettuare una verifica di conformità, con installazione all’ingresso e all’uscita dell’impianto di pretrattamento, di misuratori di portata e campionatori in automatico.

In ogni caso, l’autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose non può essere rilasciata qualora lo scarico recapiti in corpi idrici con portata nulla per oltre 120 giorni all’anno (scarico su suolo) o con scarsa capacità depurativa (riconosciuta).

AREE A SPECIFICA TUTELA

Artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del PTA

Oltre agli adempimenti connessi al raggiungimento di obiettivi per le acque a specifica destinazione (acque per la produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, alla vita dei pesci e dei molluschi), per la tutela delle acque all’interno del territorio regionale sono state individuate alcune aree, ciascuna connessa a particolari adempimenti:

· AREE SENSIBILI (per gli adempimenti, vedi paragrafo seguente);

· ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E DA PRODOTTI FITOSANITARI, nelle quali devono essere applicati gli specifici programmi di azione o di controllo regionali;

· AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, tutelate come indicato a pag. 5;

· AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI (art. 17 del PTA), per le quali la Giunta definirà le forme di tutela.

In relazione al tipo di scarico e alla sua origine sono state definite, inoltre, le ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE, suddivise in:

· ZONA MONTANA;

· ZONA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI;

· ZONA DI PIANURA AD ELEVATA DENSITÀ INSEDIATIVA;

· ZONA DI PIANURA A BASSA DENSITÀ INSEDIATIVA;

· ZONA COSTIERA.

 

Art. 12 - Aree sensibili

Sono aree sensibili:

a le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso;

b i corpi idrici ricadenti all’interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;

c la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa afferente, area la cui delimitazione è stata approvata con DCR n. 23 del 7 maggio 2003;

d le zone umide, ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averto in Comune di Campagnalupia (VE);

e i seguenti laghi naturali: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d’acqua stesso;

f il fiume Mincio.

Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai rispettivi artt. 25 e 37 del PTA, descritti a pag. 8 e 10.

Artt. 15 e 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

La Giunta Regionale, entro l’8 giugno 2011, dovrà emanare specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Dalla data di approvazione di tale Delibera, entro 1 anno per gli attingimenti da pozzo e da acque superficiali, ed entro 2 anni per gli attingimenti da sorgente, le AATO provvederanno all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza.

Successivamente all’approvazione di tali aree da parte della Giunta Regionale, le Province e i Comuni provvederanno a:

· recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;

· emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

· notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;

· vigilare sul rispetto dei vincoli.

Fino alla delimitazione tempistica di cui sopra, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali destinate al consumo umano.

Per le acque sotterranee, sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei Comuni di cui alle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”.

All'interno di tali aree, fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di cui all’art. 4 della L.R. 44/1982, è vietata l'apertura di nuove cave. Entro l’8 dicembre 2010, la Giunta Regionale individua le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio.

Nella zona di rispetto definita sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

· dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;

· stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

· spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;

· dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

· aree cimiteriali;

· apertura/ampliamento di cave e miniere che possono essere in connessione diretta o indiretta con la falda alimentatrice del pozzo o della sorgente; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 m di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;

· apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

· impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;

· stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

· centri di raccolta di veicoli fuori uso;

· pozzi perdenti;

· pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

All’interno delle zone di rispetto, entro il 7 giugno 2010, la Giunta Regionale disciplinerà:

· le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;

· gli interventi connessi con l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

· gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

· le pratiche agronomiche.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.

Definito che per un numero di A.E. superiore a 50 non si possono applicare i semplici sistemi di trattamento di cui all’art. 21 del PTA (vasca Imhoff e dispersione, previsti per installazioni isolate non collettabili alla fognatura con, per l’appunto, un numero di A.E. < 50), i limiti di accettabilità allo scarico delle acque reflue urbane sono diversificati in funzione del grado di protezione del territorio e delle esigenze di tutela del corpo ricettore, ma anche secondo le diverse zone omogenee di protezione individuate (vedi pag. 5).

Per ciascuna zona sono individuati i diversi valori soglia di popolazione (S, indicati nella tabella seguente) sotto i quali è ritenuto appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane.

ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE SOGLIA (S)
MONTANA 500 A.E.
DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI 100 A.E.
DI PIANURA AD ELEVATA DENSITÀ INSEDIATIVA 200 A.E.
DI PIANURA A BASSA DENSITÀ INSEDIATIVA 500 A.E.
COSTIERA 200 A.E.

Per la laguna di Venezia e il bacino idrografico in essa immediatamente sversante la soglia S è di 100 A.E.

IMPIANTI DI POTENZIALITÀ MAGGIORE DI 50 E MINORE DEL VALORE SOGLIA S

I trattamenti ammessi per potenzialità inferiori alla soglia S (e superiore a 50 A.E.) consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del refluo (preferibilmente di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione).

 

 

I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, sono:

COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,05 m3/abitante
COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,15 m3/abitante

I sistemi di trattamento per potenzialità inferiori alla soglia S, impiegati in conformità alle soglie di potenzialità indicate, che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD5 ed il COD. Le percentuali di riduzione da applicare devono essere previste negli elaborati presentati al fine del rilascio dell’autorizzazione e accertate in fase di controllo successivo.

Nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari indicati sopra, di potenzialità inferiori alla soglia S, è ammesso lo scarico delle sole acque reflue domestiche o assimilate o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.

I sistemi di trattamento sopra citati (per A.E. < valore soglia) possono scaricare sul suolo solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a scaricare in corpo idrico superficiale. L’eccezione al divieto di scarico sul suolo è ammissibile qualora la distanza dal corpo idrico superficiale più vicino sia superiore a 1.000 m e deve essere richiesta all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, che può stabilire prescrizioni più restrittive, ivi compresi maggiori rendimenti depurativi e sezioni di trattamento aggiuntive. Per scarichi situati nella zona montana è possibile scaricare sul suolo anche se la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è inferiore a 1.000 m, purché tale scelta sia giustificata dalla conformazione geomorfologica del territorio e/o da motivazioni tecniche, energetiche ed economiche, e in tal senso debitamente documentata.

IMPIANTI DI POTENZIALITÀ MAGGIORE DEL VALORE SOGLIA S E MINORE DI 2.000 A.E.

Per potenzialità superiori o uguali alla soglia S e inferiori a 2.000 A.E.sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. È ammessa ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.

Con riferimento a quanto disposto all’articolo 20 (vedi pag. 4), nei sistemi di trattamento sopra citati, nei limiti della capacità depurativa degli stessi, è possibile trattare anche acque reflue industriali a prevalente carico organico, per le quali il trattamento biologico sia efficace, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato, purché ciò non comprometta il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale. Eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento biologico non ha effetto, devono rispettare i limiti di emissione della tabella 1 riportata in Allegato B - colonna “scarico in acque superficiali” e della tabella 2 Allegato B del PTA, prima dell’immissione in fognatura.

A partire dall’8 dicembre 2012, negli impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S è vietato l’utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da tale data è ammesso l’uso di sistemi alternativi quali l’impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.

È obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 190, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione, vidimato dall’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico. Gli impianti devono essere gestiti da un tecnico responsabile.

Gli impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. È anche ammesso l’uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.

L’autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico dell’Autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d’acqua, è necessaria anche l’acquisizione del nulla osta idraulico dell’Autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore del canale privato.

1.LE RETI FOGNARIE DEVONO ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI SECONDO LE TEMPISTICHE INDICATE A PAG. 10 (ART. 32).

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.

Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio.

Su tutti questi impianti è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque.

L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa, misurati lungo il corso d’acqua, per tutti i corsi d’acqua, compresi gli affluenti di ogni ordine, anche non significativi. Sulla base di valutazioni specifiche da parte dell’Autorità competente, potranno essere esclusi dall’obbligo di installazione del sistema di disinfezione gli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione.

Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.

A partire dall’8 dicembre 2012 sarà vietato l’utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da tale data è ammesso l’uso di sistemi alternativi quali l’impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.

Per gli impianti di depurazione è obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 190, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione, vidimato dall’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico. Inoltre, è obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione di cui al comma 9 dell’art. 26 del PTA. Gli impianti devono essere gestiti da un tecnico responsabile.

L’autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico dell’Autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d’acqua, è necessaria anche l’acquisizione del nulla osta idraulico dell’Autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore del canale privato.

Entro l’8 dicembre 2010, le Autorità competenti rivalutano le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006.

1.LE RETI FOGNARIE DEVONO ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI SECONDO LE TEMPISTICHE INDICATE A PAG. 10 (ART. 32).

Artt. 12 e 25 - Scarichi in aree sensibili

Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui all’art. 25 del PTA.

Gli scarichi di depuratori che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili indicate a pag. 5 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, uno o entrambi a seconda della situazione locale, indicati nella tabella di cui sotto, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica adeguatamente documentato, per i quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione.

Gli impianti che recapitano direttamente nelle aree sensibili suddette devono adeguarsi subito alle disposizioni, a partire dall’8 dicembre 2009; gli impianti che recapitano nelle aree sensibiliattraverso bacini scolanti hanno, invece, 3 anni di tempo per adeguarsi.

Limiti di emissione per depuratori che servono agglomerati con più di 10.000 A.E. (indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto) recapitanti in aree sensibili

Parametri (media annua) Dimensione dell’agglomerato in A.E.
10.000-100.000 >100.000
Conc. % Riduz. Conc. % Riduz.

Fosforo totale

(P mg/L)

< 2 80 < 1 80

Azoto totale

(N mg/L)

< 15 75 < 10 75

 

Nelle aree sensibili indicate a pag. 5 lettera e) (laghi) devono essere rispettate le seguenti concentrazioni allo scarico: Fosforo totale 0,5 mg/L, Azoto totale 10 mg/L.

Tuttavia, le disposizioni non si applicano se è dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell’agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

A tale proposito, ricordiamo che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 10 marzo 2009 ha stabilito che, sulla base delle risultanze del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto, le disposizioni non si applicano nelle aree sensibili del Veneto “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” anche mediante i relativi bacini scolanti, in quanto è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 A.E. è pari almeno al 75%, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate.

Per quanto riguarda il Fosforo totale, per gli impianti di depurazione che servono agglomerati con più di 10.000 A.E, rimane obbligatorio il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dal PTA di cui alla tabella precedente, poiché, in attesa della definizione degli agglomerati in Regione, i limiti si possono applicare in via transitoria.

Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell’impianto e del grado di protezione del territorio, suddiviso nelle zone omogenee.

I limiti sono indicati nella tabella 1 riportata in Allegato A al PTA e si applicano secondo le soglie di potenzialità e le zone omogenee di protezione della tabella 2 del medesimo Allegato.

Per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano i limiti del DM 30 luglio 1999: “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del DM 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia” e ss.mm.ii.

Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, su richiesta dell’AATO, può imporre condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di scarico.

Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

Per il controllo della conformità dei limiti di emissione vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore. Per i parametri microbiologici va considerato il campione istantaneo.

Per tutti gli impianti con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. è obbligatoria l’installazione di autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato.

Gli impianti di potenzialità inferiore ai 10.000 A.E. dovranno essere predisposti per il controllo secondo le specifiche dettagliate negli Indirizzi di Piano, paragrafo 3.2.7. Il punto di campionamento deve essere accessibile in sicurezza anche al personale di vigilanza.

Per i parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, è ammesso il superamento della media giornaliera per un numero di campioni commisurato al numero di misure effettuate. I campioni non conformi non possono superare le concentrazioni limite previste di oltre il 100% per BOD5 e COD e di oltre il 150% per i Solidi Sospesi Totali.

Il numero minimo annuo di campioni che l’Autorità di controllo deve controllare per i parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, in base alla potenzialità dell’impianto di trattamento, con prelievi regolari nel corso dell’anno, è indicato nello schema che segue.

Potenzialità impianto in A.E. Numero campioni
Da S a 1999 2 campioni il primo anno e successivamente 1 campione ogni 2 anni purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell’anno successivo deve essere prelevato 1 campione.
Da 2.000 a 9.999 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni
Da 10.000 a 49.999 12 campioni
Oltre 49.999 24 campioni

 

I controlli possono essere delegati al gestore dell’impianto qualora egli garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all’Autorità di controllo, ritenuto da essa idoneo. Le condizioni per le quali è ammissibile che i controlli di conformità siano delegati al gestore sono fissate dalla Giunta Regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

I gestori degli impianti devono assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno pari a quello indicato nella tabella precedente.

Qualora l’impianto di depurazione riceva anche acque reflue industriali, per i parametri diversi dal COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, l’Autorità di controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la frequenza minima di controllo indicata nello schema che segue.

Potenzialità impianto Numero controlli
Da S a 9.999 A.E. 1 volta l’anno
Da 10.000 a 49.999 A.E. 3 volte l’anno
Oltre 49.999 A.E. 6 volte l’anno

 

Per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall’Autorità competente all’autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 152/2006. Tale quaderno dovrà essere vidimato dalla stessa Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico. Fino alla predisposizione del nuovo modello di quaderno da parte della Giunta Regionale, si continuano ad utilizzare i quaderni attualmente in uso, per quanto non in contrasto con la normativa vigente. Entro il 7 maggio 2010 la Giunta Regionale disciplinerà ulteriormente l’attività di controllo.

Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali: norme per Solfati e Cloruri

Viene previsto, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, che l’Autorità competente all'approvazione del progetto possa autorizzare concentrazioni di solfati e cloruri allo scarico di impianti di depurazione, superiori ai limiti di emissione.

Art. 29 - Scarichi a mare di acque reflue urbane

Gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane devono rispettare i limiti di cui alla colonna E della Tabella 1 Allegato A, salvo prescrizioni più restrittive imposte in ragione di particolari situazioni ambientali locali.

Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

1.Le reti fognarie a servizio di un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S e inferiore a 2.000 A.E., già dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue, devono adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 22 entro l’8 dicembre 2010.

2.Le reti fognarie esistenti, a servizio di un numero di A.E. inferiore alla soglia S, già dotati o meno di un sistema di depurazione, devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 22 entro l’8 dicembre 2010.

Gli agglomerati con un numero di A.E. inferiore a 2.000, privi di rete fognaria, devono adeguarsi alle disposizioni degli artt. 20 e 22 entro il 31 dicembre 2014.

Gli scarichi esistenti in corpo idrico superficiale, di impianti di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 2000 A.E., devono conformarsi ai limiti di emissione previsti dalle colonne A, B, C, D, E della tabella 1, allegato A.

Gli scarichi esistenti sul suolo di impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S, per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue, possono continuare a recapitare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della Tabella 2 – Allegato C e siano assenti le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all’articolo 30 comma 7 del PTA.

Le AATO individuano gli impianti di depurazione la cui portata scaricata è destinabile, in tutto o in parte, al riutilizzo e, conseguentemente, aggiornano il Piano d’Ambito; le indicazioni tecniche di riferimento sono contenute negli “Indirizzi di Piano”: “Misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate”.

Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia

Con l’approvazione dell’attuale PTA, gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle diverse tipologie previste.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 37 - Scarichi di acque reflue industriali su corpo idrico superficiale

Agli scarichi di acque reflue industriali su corpi idrici superficiali si applicano i consueti limiti tabellari, e per specifici cicli produttivi connessi all’utilizzo di alcune sostanze pericolose (es. cadmio, HCH, Hg, etc.) si applicano anche limiti di emissione per unità di prodotto. Se gli scarichi di acque reflue industriali recapitano direttamente in aree sensibili, valgono anche i limiti di concentrazione di fosforo totale e di azoto totale pari a 1 e 10 mg/L.

Art. 37 - Scarichi di acque reflue industriali su suolo

È vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali, fatta eccezione per i casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della Provincia, l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità per recapitare in corpi idrici superficiali. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue industriali, sono:

a 1.000 m per scarichi con portate giornaliere medie < 100 m3

b 2.500 m per scarichi con portate giornaliere medie > 100 m3 e < 500 m3

c 5.000 m per scarichi con portate giornaliere medie > 500 m3 e < 2.000 m3

Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo.

Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi precedenti, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo, mentre quelli che rientrano nelle ipotesi possono continuare a scaricare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione previsti. È ammessa eccezione anche per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio di instabilità per i suoli, nonché per le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico provenienti da attività industriali purché non contaminate o potenzialmente contaminabili.

Art. 37 - Reti di raccolta

Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche.

In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza.

Le reti esistenti devono essere comunque adeguate alle disposizioni entro l’8 dicembre 2010.

In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, le condotte fognarie esistenti possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali. L’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico; il campionamento delle acque reflue industriali deve essere effettuato prima della loro immissione nella condotta. I limiti di emissione allo scarico delle acque reflue industriali sono stabiliti in funzione del recettore finale della condotta.

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura devono rispettare quanto indicato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che deve preventivamente valutare la capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.

Se lungo la rete fognaria non sono presenti sfioratori ed è comunque garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti previsti, il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli definiti dal PTA, tranne che per le sostanze pericolose. Se il gestore non ha stabilito limiti di emissione, vanno rispettati i limiti della Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del PTA.

Per i cicli produttivi che utilizzano di alcune sostanze pericolose (es. cadmio, Hg, etc.) si applicano anche i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima.

I gestori della fognatura devono inviare alla Provincia e all’AATO, con cadenza annuale, su supporto informatico, l’elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

ALTRE DISPOSIZIONI VALIDE SIA PER STABILIMENTI CHE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

Art. 30 - Scarichi sul suolo

È vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:

· scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore alla soglia S, purché siano conformi alle disposizioni dell’art. 22, in particolare per quanto attiene ai commi 2, 3 e 5;

· scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale alla soglia S, qualora sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue;

· insediamenti, installazioni o edifici isolati, che scaricano acque reflue domestiche, ai quali si applicano i sistemi di trattamento individuali previsti all’art. 21;

· sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie;

· scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni;

· scarichi di acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti acquedottistiche e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto;

· scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere e rischio di instabilità per i suoli.

Nel caso delle superfici elencate all’articolo 39, comma 5 (vedi pag. 13), le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte separate, possono essere recapitate anche sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell’articolo 39 del PTA.

Al di fuori delle ipotesi previste, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo.

 

Per il rispetto dei limiti di emissione si fa riferimento ad un campione medio ponderato a 24 ore e ad un numero di controlli ed autocontrolli pari a quello stabilito per gli impianti che recapitano in acque superficiali. L’Autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima indicata nella tabella di cui al presente comma, il rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 allegato C del PTA. I parametri di tabella 2 allegato C da controllare, sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

Volume dello scarico Numero controlli
Fino a 2000 m3 /giorno 4 volte l’anno
Oltre 2000 m3 /giorno 8 volte l’anno

 

In particolare, è vietato scaricare sul suolo le sostanze di seguito indicate:

· composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico;

· composti organofosforici;

· composti organostannici;

· pesticidi fosforati;

· sostanze e preparati, e i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità, la mutagenicità o la teratogenicità, o che possono avere ripercussioni sulle funzioni steriodea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine;

· oli minerali persistenti, idrocarburi di origine petrolifera persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;

· mercurio, cadmio, cianuri, cromo esavalente e loro composti.

 

L’immissione di acque reflue urbane trattate, provenienti da impianti di depurazione, in aree di fitodepurazione a specchio d’acqua permanente (realizzate ad hoc) non si configura come scarico sul suolo, ad eccezione dei periodi di prosciugamento dell’area di fitodepurazione per manutenzione.

Art. 31 - Scarichi nel sottosuolo

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera.

All’istanza di autorizzazione deve essere allegata unavalutazione dell’impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

L’autorizzazione allo scarico in faldadovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull’acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità.

L’ARPAV, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l’isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso.

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, sono previsti 3 casi possibili.

 

CASO 1: TUTTE LE ACQUE METEORICHE (1° E 2° PIOGGIA) SONO REFLUI INDUSTRIALI (CON TRATTAMENTO E AUTORIZZAZIONE)

Per le seguenti attività:

1. Attività energetiche:

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;

1.3. Cokerie;

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli;

3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli;

4. Industria dei prodotti minerali;

4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;

4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell’amianto;

4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;

4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;

4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle;

5. Industrie chimiche;

6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti;

7. Impianti di produzione di pneumatici;

8. Depositi di rottami;

9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso;

10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio;

11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni;

12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio;

13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

14. Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno;

16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico;

ove vi sia la presenza di:

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;

b) lavorazioni;

c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia;

le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. L’autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

Al fine di ridurre i quantitativi di acque meteoriche da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui sopra, e può altresì prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.

Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla D.G.R. n. 2439/2007.

CASO 2: LE ACQUE METEORICHE DI 1° PIOGGIA SONO REFLUI INDUSTRIALI (CON TRATTAMENTO E AUTORIZZAZIONE) E LE ACQUE METEORICHE DI 2° PIOGGIA NON SONO SOGGETTE A VINCOLI

Nei seguenti casi:

d piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

e superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al precedente elenco, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2;

f altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al precedente elenco, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

g parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m2;

h superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell’autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico.

Per l’analisi dei volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio, si rimanda al PTA, art. 39, comma 4.

CASO 3: TUTTE LE ACQUE METEORICHE NON SONO SOGGETTE A VINCOLI

5. Per le seguenti superfici:

a) strade pubbliche e private;

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al caso 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m2;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m2;

e) tutte le altre superfici non previste ai casi 1 e 2;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo.

Nei casi previsti dal presente caso negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate.

I TITOLARI DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI ESISTENTI, SOGGETTI AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAI CASI 1 E 2, DEVONO ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ENTRO L’8 DICEMBRE 2012.

Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia.

Obblighi per le AATO

Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l’AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali.

Obblighi per i Comuni

È vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m2. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l’ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m2 impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m2 deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti.

Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l’incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve ottenere il parere favorevole dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.

Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari.

Art. 40 - Acque sotterranee (pozzi)

Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (moltissimi in Veneto), elencati nell’Allegato “E” al PTA, possono essere assentite istanze solo per alcuni tipi di attività, fra cui derivazioni:

· per uso termale e minerale;

· per uso potabile, igienico sanitario e antincendio avanzate da soggetti pubblici;

· per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;

· per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l’approvvigionamento idrico necessario;

· per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica;

· per usi geotermici o di scambio termico, con esclusioni;

· per impianti funzionali all’esercizio di un pubblico servizio;

· rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento;

· per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.

Ad esempio, viene escluso l’utilizzo industriale.

 

 

In tali aree si applicano diverse disposizioni:

· i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;

· i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all’AATO territorialmente competente, che provvederà all’inoltro in Regione;

· per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l’erogazione d’acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui sopra, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:

a uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica;

b altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l’istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l’istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.

La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all’articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa esclusivamente in zone sprovviste di acquedotto.

La realizzazione di pozzi, con l’esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.

Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell’opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 42 e seguenti - Deflusso minimo vitale

In presenza di utilizzi di acqua da corpi idrici superficiali, l’esercizio delle derivazioni dovrà essere tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale, secondo i requisiti tecnici di cui all’art. 42.

Le disposizioni si applicano immediatamente per le nuove domande di derivazione e per i rinnovi di concessione in scadenza, mentre per le concessioni già in atto si applicano le procedure e i tempi definiti nell’art. 43; sono presenti alcune deroghe per limitati e definiti periodi di tempo, descritte nel