I progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e i progetti degli impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti, qualora non assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, devono essere corredati, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della L.R. del Veneto n. 3/2000, rispettivamente da uno studio preliminare ambientale e da una relazione di compatibilità ambientale contenenti le seguenti informazioni:
I riferimenti per la redazione sono dati dall’Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e dalle disposizioni previste dalla D.G.R.V. n. 1624/2000 relativamente alla relazione per la procedura di verifica (screening).